
Nella corsa rosa, Di Luca, all’epoca corridore della LPR-Farnese, si era classificato secondo alle spalle di Denis Menchov, arrendendosi solamente nella cronometro finale, disputata nella Capitale. Il 22 luglio, però, era stata comunicata la sua positività all’Epo Cera, accertata dopo due tappe della corsa italiana, quella di Arenzano (20 maggio) e quella di Benevento (28 maggio). In attesa delle controanalisi, la reazione del ciclista abruzzese era stata dura: “Se la positività verrà confermata, smetterò di correre”. Conferma ufficializzata l’8 agosto scorso, prodromo del licenziamento da parte del suo team (12 agosto) e, notizia di oggi, della richiesta da parte del Coni.
L'ufficio della Procura antidoping, presieduto da Ettore Torri, ha chiesto dunque per Di Luca 3 anni di squalifica, con una pena base di due anni e un anno di aggravante, a partire dal 22 luglio 2009, giorno in cui era scattata la sospensione dell'Uci. La procura ha inoltre chiesto di invalidare i risultati agonistici ottenuti da Di Luca a partire dalla stessa data e la condanna al pagamento della sanzione economica ed ai costi relativi alla gestione del risultato, secondo quanto sarà determinato dalla stessa Federazione Internazionale.
“L'Ufficio di Procura Antidoping – si legge nella nota ufficiale del Comitato Olimpico – ha disposto il deferimento dell'atleta Danilo Di Luca al Tribunale Nazionale Antidoping del Coni per il riconoscimento delle sue responsabilità in ordine alle violazioni della normativa antidoping, a seguito della accertata positività per presenza di Eritropoietina ricombinante di tipo Mircera, in occasione di due controlli ematici antidoping disposti dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) durante lo svolgimento del Giro d'Italia 2009, nelle tappe del 20 e 28 maggio 2009 rispettivamente con arrivo a Torino ed a Silvi Marina, con richiesta di squalifica per tre anni (due anni pena base, aumentata di anni uno per l'aggravante di cui all'art.10.6), a far data dal 22 luglio 2009, così come previsto dall'art. 305 del Regolamento Anti-Doping UCI (ovvero art. 10.6 del Codice WADA)”.
“La procura del Coni – conclude la nota – chiede anche l'invalidazione automatica dei risultati agonistici da lui ottenuti (art. 288 Regolamento Anti-Doping UCI ovvero 10.8 del Codice WADA). Inoltre ai sensi dell'art. 275 e dell'art. 326.1 del Regolamento Anti-Doping UCI si chiede la condanna al pagamento della sanzione economica ed ai costi relativi alla gestione del risultato secondo quanto sarà determinato dalla stessa Federazione Internazionale”.
L'ufficio della Procura antidoping, presieduto da Ettore Torri, ha chiesto dunque per Di Luca 3 anni di squalifica, con una pena base di due anni e un anno di aggravante, a partire dal 22 luglio 2009, giorno in cui era scattata la sospensione dell'Uci. La procura ha inoltre chiesto di invalidare i risultati agonistici ottenuti da Di Luca a partire dalla stessa data e la condanna al pagamento della sanzione economica ed ai costi relativi alla gestione del risultato, secondo quanto sarà determinato dalla stessa Federazione Internazionale.
“L'Ufficio di Procura Antidoping – si legge nella nota ufficiale del Comitato Olimpico – ha disposto il deferimento dell'atleta Danilo Di Luca al Tribunale Nazionale Antidoping del Coni per il riconoscimento delle sue responsabilità in ordine alle violazioni della normativa antidoping, a seguito della accertata positività per presenza di Eritropoietina ricombinante di tipo Mircera, in occasione di due controlli ematici antidoping disposti dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) durante lo svolgimento del Giro d'Italia 2009, nelle tappe del 20 e 28 maggio 2009 rispettivamente con arrivo a Torino ed a Silvi Marina, con richiesta di squalifica per tre anni (due anni pena base, aumentata di anni uno per l'aggravante di cui all'art.10.6), a far data dal 22 luglio 2009, così come previsto dall'art. 305 del Regolamento Anti-Doping UCI (ovvero art. 10.6 del Codice WADA)”.
“La procura del Coni – conclude la nota – chiede anche l'invalidazione automatica dei risultati agonistici da lui ottenuti (art. 288 Regolamento Anti-Doping UCI ovvero 10.8 del Codice WADA). Inoltre ai sensi dell'art. 275 e dell'art. 326.1 del Regolamento Anti-Doping UCI si chiede la condanna al pagamento della sanzione economica ed ai costi relativi alla gestione del risultato secondo quanto sarà determinato dalla stessa Federazione Internazionale”.